
Un contribuente contesta la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono (Cass., Sez. 5, ord. 24 gennaio 2022, n. 1950), che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 5, ord. 8 aprile 2024, n. 9312; Sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2206).
Il giudice del rinvio deve regolamentare le spese tenendo conto della soccombenza complessiva e non dell'esito di una sola fase o grado di giudizio, tanto più ove l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia sia fondato su una questione pregiudiziale con restituzione degli atti al giudice di secondo grado per l'esame del merito.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. U, ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
E’ incongruo fondare la compensazione integrale delle spese su una sentenza assolutoria sopravvenuta nel corso del giudizio e senza una verifica puntuale dell'identità o meno dei documenti versati in giudizio rispetto al contenzioso penale e senza verificare l'incidenza di tali elementi rispetto alla soccombenza rilevata.

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