
Un contribuente eccepisce l’assenza di prove del suo ruolo di amministratore di fatto della società, tenuto a pagare I'IVA. Nega l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti e l'ideazione e gestione di frode fiscale.
Nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, non rileva il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, sicché la fattispecie esula dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all'attività del gestore uti dominus (Cass. 25 luglio 2022, n. 23231).
Ferma l'effettività della società di capitali, il fatto costitutivo dell'imposizione tributaria è rappresentato dal possesso effettivo di un reddito per interposta persona, secondo lo schema ex art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, ossia di soggetto che disponga delle risorse dell’interposto (Cass. n. 23231 del 2022cit.). La posizione dell'interponente non è di mero gestore-amministratore dell'ente, ma di soggetto che disponga uti dominus delle risorse del soggetto interposto. A fronte di tale prova, che può essere anche solo presuntiva, incombe al contribuente fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto (Cass. 20 ottobre 2021, n. 29228; Cass. 17 febbraio 2022, n. 5276 ).
In tema di imposte dirette e IVA, per la traslazione dell'imponibile dalla società al soggetto che l'ha gestita "uti dominus", idonea ad assicurare la ripresa a tassazione nei confronti di quest'ultimo delle imposte dovute, non è decisivo classificare la funzione del soggetto operante dietro la stessa società e, cioè, comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto, perché ciò che deve emergere è che il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse - autonomamente dalla società e anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa - ideando e ponendo in essere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale.

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