Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

di Fabio Pace | 8 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

L’Agenzia contesta il riconoscimento di carattere meramente formale alle violazioni in tema di omessa fatturazione in reverse charge e, per l'effetto, l’annullamento delle sanzioni.
Si tratta di violazioni consistenti nella mancata emissione dell'autofattura in operazioni soggette a reverse charge ex art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, nella mancata integrazione e annotazione di fatture dovuta ex artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 e nell'illegittima detrazione, con emissione dell'autofattura prescritta dall'art. 17 cit. e la registrazione nei registri IVA vendite e acquisti, dell'IVA su operazioni esenti.
In tema di IVA, l'obbligo di autofatturazione, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, esteso anche a chi assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge), soddisfa l'esigenza di evitare un pregiudizio, da valutarsi con giudizio ex ante, all'esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all'uopo preposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile (Cass. sent. 15 marzo 2022, n. 8283).
La violazione consistente nel trattare l'operazione come se fosse fuori campo IVA, con omissione dell'autofattura e delle conseguenti registrazioni e dichiarazioni, non costituisce una violazione meramente formale, dato che, determinando un vulnus all'azione di controllo, impedisce all'A.F. di verificare l'applicazione del regime dell'inversione contabile, esclude il tempestivo assolvimento dell'imposta, sia pure con il meccanismo di compensazione proprio dell'inversione contabile, e incide sui tempi di esercizio del diritto alla detrazione (Cass. ord. 23 dicembre 2022, n. 37754).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le violazioni relative all’omessa autofatturazione e mancata registrazione in reverse charge non sono formali, ma sostanziali, poiché ostacolano i controlli fiscali e il corretto assolvimento dell’IVA.