Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

di Fabio Pace | 8 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

Un contribuente contesta la possibilità di disgiungere la condanna al pagamento di somme ai coeredi in favore dei quali è andata la delazione ereditaria dalla decisione concernente la nullità del testamento olografo.
In materia di imposta di registro, l'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata alTUR, è applicabile in caso di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento sia di un contratto, che di un atto unilaterale (inter vivos o mortis causa), essendo comune la funzione accessoria delle statuizioni restitutorie o risarcitorie di ripristinare ex tunc lo status quo ante e di ristabilire la consistenza originaria del patrimonio vulnerato dagli effetti derivati dal contratto o dall'atto unilaterale nullo o annullabile. Ciò vale anche per l'ipotesi di dichiarazione di nullità o pronuncia di annullamento di un testamento, in relazione alle statuizioni restitutorie o risarcitorie rese nello stesso giudizio civile per ricostituire l'integrità dell'asse relitto (con decorrenza dall'apertura della successione) a beneficio degli eredi legittimi dopo la caducazione del testamento invalido.
La pronuncia di annullamento (ma anche la dichiarazione di nullità) del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento dell’apertura della successione, con delazione in favore dei successibili ex lege, come se il testamento non fosse mai esistito (Cass., Sez. 6-2, 21 maggio 2020, n. 9364; Cass., Sez. 6-3, 27 aprile 2022, n. 13159).
Invece, la divisione giudiziale (artt. 713 e 1111 c.c.; 784 ss. c.p.c.), che, oltre a non avere alcun legame con la dichiarazione di nullità del testamento olografo, è pronuncia a effetti reali, con funzione distributiva, che produce un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo in relazione alle attribuzioni individuali dei coeredi (Cass., S.Un., 7 ottobre 2019, n. 25021), è stata correttamente sottoposta a separata liquidazione dell'imposta di registro, tenendo anche conto dell'imposizione di un cospicuo conguaglio in denaro (art. 34 del TUR).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La nullità o annullamento del testamento ha effetto retroattivo, ripristina la situazione ereditaria originaria e comporta liquidazione separata dell’imposta di registro per la divisione giudiziale tra coeredi.