Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

di Fabio Pace | 8 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

Un contribuente contesta di essere stato erroneamente ritenuto onerato di trasmettere all'A.F. anche documenti di cui la stessa era già in possesso.
L'art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'A.F. o di altre PA indicate dal contribuente. Tali documenti e informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente o sono detenuti, istituzionalmente, da altre PA. L'Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra PA è tenuta a certificare.
L'art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000, costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al giudizio tributario (Cass. sent. 20 gennaio 2015, n. 958; Cass. sent. 23 gennaio 2025, n. 1666 Cass. ord. 31 maggio 2018, n. 13822), sicché quando, in qualunque processo, pur retto del principio dispositivo, il privato alleghi che un fatto risulta attestato in documenti in possesso dell'A.F., la prova può essere fornita anche attraverso il mero riscontro di tali documenti, compiuto dalla stessa A.F. In tale ipotesi, l'A.F. dovrà fornire risposte puntuali circa il possesso e il contenuto dei documenti indicati e, in mancanza, il giudice potrà trarre argomenti di prova da tale comportamento processuale (Cass. sent. 20 giugno 2000, n. 8340).
Nella specie, il contribuente ha evidenziato che gli estremi di registrazione della denuncia di successione ritenuta mancante e richiesta erano riportati nell'atto di compravendita del terreno oggetto di causa, trasmesso all'Agenzia delle entrate, sicché quest'ultima poteva acquisirla autonomamente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente non deve fornire documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria; se richiesti, il giudice può trarne prove a favore del contribuente secondo la normativa vigente.