Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

L’Agenzia ritiene che, in una scissione parziale di azienda speciale, rilevano fiscalmente sia i valori dell’attivo patrimoniale iniziale, sia le poste del passivo, tra cui il fondo rischi da scissione; sarebbe errato ritenere deducibili i fondi accantonati per pagare le pensioni con origine da un fondo fiscalmente rilevante.
In tema di reddito imponibile delle società, nell’ipotesi di scissione societaria ex art. 115, comma 7, del T.U. n. 267/2000 (TUEL), tale disciplina non deroga ai principi di neutralità e simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt. 172 e 173 del TUIR) né opera un’equiparazione quoad effectum tra scissione e conferimento; quindi, l'avanzo generato dall’operazione straordinaria, che sia riconducibile alla previsione di perdite e oneri futuri, ove sia iscritto, ex art. 2504-bis, quarto comma, c.c., tra i fondi per rischi e oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, cioè non determina un prelievo tributario (Cass., Sez. 5, 23 luglio 2020, n. 15757).
Il recupero a tassazione non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione inerente a esercizio posteriore, nel quale vi sia stato prelevamento in tutto o in parte dalla riserva, dato che tale prelevamento non esprime un reddito del nuovo periodo d'imposta, ma il mero impiego di un reddito pregresso (Cass. 19 aprile 1990, n. 3243; Cass. 28 maggio 2020, n. 10122 e n. 10123;Cass. ord. 21 aprile 2022, n. 12717).
La norma speciale non esclude espressamente l’applicazione della disciplina generale del TUIR in materia di tassazione dei fondi né tale disciplina, che discende dai principi generali della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società, di cui agli artt. 172 e 173 del TUIR, presenta profili di incompatibilità con la disciplina speciale di cui all’art. 115, comma 7, del TUEL.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Nella scissione parziale, i fondi per rischi e oneri iscritti sono fiscalmente irrilevanti; valgono i principi di neutralità e simmetria fiscale delle operazioni straordinarie societarie.