Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

di Fabio Pace | 9 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

L’Agenzia ritiene nulla la pronuncia dove la difformità fra Collegio e sottoscrittore emerge dallo stesso testo.
La sentenza collegiale di primo grado che rechi la sottoscrizione dell'estensore, corrispondente al giudice indicato in epigrafe, nonché la sottoscrizione di un presidente non corrispondente a quello collegiale indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c. Pertanto ove la stessa sia stata sul punto tempestivamente gravata d’appello, e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la sentenza d’appello impugnata in cassazione sul punto deve essere cassata con rinvio.
La decisione deliberata in camera di consiglio da un Collegio diverso, in uno o più membri, rispetto a quello che ha assistito alla discussione, è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. (Cass. n. 9369 del 2012; n. 15629 del 2005), qualificato come causa di mera nullità.
La sottoscrizione del provvedimento collegiale da parte di un presidente il cui nominativo sia differente da quello indicato nell'epigrafe della sentenza, quando coincida quella del relatore-estensore, non si pone alla stregua della mancanza di sottoscrizione, ma di sottoscrizione insufficiente - la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice (Cass. ord. 5 dicembre 2018, n. 31396).
Si inquadrano nella nullità per difetto di costituzione del giudice i casi in cui la sentenza, sottoscritta dal presidente, manchi dei nomi degli altri giudici componenti del Collegio, con impossibilità di desumerne l'identità (Cass., Sez. 3, sent. n. 19214 del 2015) o in cui la sentenza monocratica sia redatta da giudice diverso da quello dinanzi al quale siano state precisate le conclusioni (Sez. U., sent. n. 26938 del 2013).
L’inquadramento del vizio in esame tra le ipotesi di nullità della sentenza può essere fatto valere solo nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, emergendo la mera nullità della sentenza.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo riguarda la nullità delle pronunce giudiziarie in caso di difformità nella composizione del Collegio giudicante. La sentenza può essere annullata e rinviata in cassazione.