Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 2 maggio 2025, n. 751

di Fabio Pace | 2 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 2 maggio 2025, n. 751

Si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato dopo il decorso di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, anche considerando un’ulteriore sospensione dei termini di impugnazione.
In tema di calcolo del termine per proporre ricorso per cassazione, la proroga del termine processuale che scada in giorno festivo o, come previsto dall’art. 155, quinto comma, c.p.c. nella giornata del sabato, si applica anche al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., aumentato della durata della sospensione feriale, anche laddove da tale data si debba fare decorrere un ulteriore periodo di sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dal legislatore (nella specie, quella prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022), in quanto anche in tale caso si può parlare di scadenza, che è assunta a presupposto di applicabilità dell’ulteriore periodo di sospensione.
L’art. 155, quarto comma, c.p.c., che proroga di diritto la scadenza, se il relativo giorno è festivo, al primo giorno seguente non festivo (quarto comma), ha portata generale. Esso si applica al termine per proporre ricorso in ambito tributario e rilevano anche i termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza (Sez. 5, ord. 9 gennaio 2024, n. 740; si applica altresì, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU (Sez. 6-L, ord. 4 ottobre 2018, n. 24408); come pure al ricorso per cassazione, ad esempio, in tema di termine cd. breve per la proposizione del ricorso di legittimità (Sez. 6-5, ord. 16 novembre 2016, n. 23375); la proroga si applica, altresì, ai termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo (Sez. 6-1, ord. 12 gennaio 2016, n. 310). Il computo dei termini ex art. 155 c.p.c. si applica, per il suo carattere generale, al termine di 20 giorni stabilito dall’art. 369, primo comma, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, dies a quo per il termine dato all’intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale (Cass. 5 giugno 2006, n. 13201).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso è inammissibile per tardività, notificato oltre i 6 mesi dalla sentenza. La proroga dei termini processuali si applica anche al termine lungo.