Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 aprile 2025, n. 749

di Fabio Pace | 18 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 18 aprile 2025, n. 749

L’Agenzia invoca la responsabilità solidale dell’ex socio con la società cessata, evidenziando che il liquidatore, invece di adempiere le obbligazioni tributarie della società, aveva ripartito l'attivo tra i soci.
All'estinzione della società, di persone o capitali, per cancellazione dal Registro imprese non corrisponde il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi (Cass., S.U., sent. 12 marzo 2013, n. 6070).
I soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, sia pure nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ex art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia della violazione della norma tributaria (Cass., Sez. 5, ord. 29 agosto 2024, n. 23341).
Né l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato costituisce presupposto costitutivo della successione del socio, comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e addirittura la mancata utile partecipazione non consente di escludere a priori l’interesse ad agire del creditore (Cass. sent. 8 marzo 2017, n. 5988; sent. 7 aprile 2017, n. 9094; ord. 8 giugno 2017, n. 15035ord. 8 giugno 2017, n. 15035; sent. 19 aprile 2018, n. 9672; ord. 5 giugno 2018, n. 14446ord. 5 giugno 2018, n. 14446; ord. 16 gennaio 2019, n. 897; ord. 26 giugno 2020, n. 12758; Sez. Un., ord. 11 gennaio 2021, n. 619; ord. 5 novembre 2021, n. 31904). Il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione (Cass. ord. 9 ottobre 2015, n. 20358).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il socio cessato è responsabile delle obbligazioni tributarie della società estinta, anche per le sanzioni, a meno che non abbia partecipato alla distribuzione dell'attivo liquidato.