L'Agenzia eccepisce che la plusvalenza derivante da cessione d’azienda si considera conseguita alla stipulazione dell'atto traslativo, sicché, per il principio di competenza, il corrispettivo va imputato all'esercizio in cui la cessione si realizza, indipendentemente dall’effettivo pagamento.
La plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, dato che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano (Sez. 5, ord. 26 maggio 2021, n. 14560; Sez. 5, sent. 30 novembre 2016, n. 24378; Sez. 5, sent. 23 febbraio 2011, n. 4366).
La determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è ancorata al valore degli stessi al momento dell'avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12747).
È, dunque, obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui essa è formalmente realizzata, secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui avviene materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo e dal suo effettivo incasso. Al contrario, il contribuente che non dichiara integralmente la plusvalenza, ma solo in relazione alla somma riscossa, dispone del principio di competenza a sua discrezione, scegliendo il periodo temporale di riferimento dell'imposta, in violazione degli artt. 86, commi 2 e 4, e 109, comma 2, del TUIR.
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