Secondo l’Agenzia, l'avviso di accertamento non era stato emesso in violazione del termine dilatorio, in quanto sussistevano giuste ragioni di urgenza per anticiparne l'emissione, poiché un ritardo ulteriore avrebbe comportato la decadenza dal potere impositivo relativamente all'annualità in contestazione.
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'A.F., consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212/2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (Cass., Sez. 6-5, ord. 9 novembre 2015, n. 22786).
In tema di diritti e garanzie del contribuente, all'avviso di recupero di credito d'imposta è applicabile il termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione della verifica fiscale, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, ord. 25 luglio 2022, n. 23223).
In definitiva, i motivi di urgenza che consentono di non attendere i termini dilatori concessi al contribuente per il contraddittorio non possono individuarsi in ragioni organizzative o comunque interne all'A.F. né possono ricondursi a circostanze comunque rientranti nella sfera di dominabilità da parte dell'Ufficio, così da rendere di per sé irrilevante il richiamo alla prossima scadenza del potere di accertamento della maggiore imposta contestata. Ragionando diversamente, l'Ufficio potrebbe, caso per caso, comprimere il termine, ritardando le verifiche ispettive e la successiva consegna del PVC, solo che quest'ultimo adempimento venisse eseguito dopo il 2 novembre dell'anno di scadenza del potere di accertamento.
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