Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

di Fabio Pace | 11 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

Si eccepisce che gli oneri generali del sistema elettrico non sono parte del corrispettivo dovuto ai fornitori per la prestazione di energia, così che non rientrano nella base imponibile dell'IVA spettante a tali soggetti.
Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. OGSE o OGDS), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.
Gli oneri generali di sistema si contraddistinguono come componenti tariffarie, normativamente imposte, finalizzate a coprire i costi relativi ad attività che, pur di interesse generale, sono circoscritte al funzionamento del sistema elettrico nazionale (Cass., SS.UU., sent. 18 dicembre 2023, n. 35282).
Pure a fronte del tratto marcato di obbligatorietà, gli OGdS non rivelano natura tributaria. Essi si configurano alla stregua di componenti tariffarie, atte a integrare i corrispettivi del servizio di distribuzione. Il pagamento degli OGdS non confluisce nel bacino della fiscalità generale.
Gli oneri, quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica su base solidaristica e in un modo equo, in quanto parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto.
L'approdo raggiunto in punto di corrispettività degli OGdS ne postula la tassabilità ai fini IVA.
Sono assoggettabili all'IVA, ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, tutte le prestazioni di servizi, quale che ne sia la fonte. La base imponibile della cessione di energia elettrica racchiude tutto ciò che è acquisito a titolo di corrispettivo, ogni qualvolta sussista un nesso diretto tra il bene e/o il servizio fornito e il controvalore ricevuto (CGUE sent. 23 novembre 1988, causa C-230/87, Naturally yours cosmetics; 2 giugno 1994, causa C-33/93, Empire stores; 5 dicembre 2013, causa C-618/11, TVI Televisao independente SA).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il sistema elettrico non è soggetto all'IVA ma i fornitori devono pagare l'IVA sulla fornitura di energia elettrica.