Si discute se, per non perdere l'agevolazione prima casa nell’ipotesi di usucapione dell'immobile, sia necessario comunicare l'applicazione del regime ed esternare il possesso delle condizioni previste prima della registrazione della sentenza che conferisce il relativo diritto di proprietà.
In tema di agevolazioni prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte vanno rese sempre, anche ove l'acquisto sia avvenuto a titolo originario per usucapione, prima della registrazione del provvedimento del giudice, data la necessità della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un'eccezione al principio generale per cui un'agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta (Cass. ord. 12 gennaio 2017, n. 635).
Per il godimento dell'agevolazione prima casa, è necessaria la collaborazione del contribuente, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni, da rendersi nell'atto di acquisto (Cass. 11 giugno 2010, n. 14117; ord. 11 novembre 2011, n. 23588; 3 febbraio 2014, n. 2261). Il caso in esame costituisce un'eccezione al principio generale, ex art. 77 del TUR, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pure con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione (Cass. sent. 7 maggio 2007, n 10354; n. 14117 del 2010 cit.; Sez. 6- 5, 6 giugno 2016, n. 11560).
Le manifestazioni di volontà vanno rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda fare valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici, rendendosi acquirente a titolo originario, come nel caso di usucapione; in tale caso, egli dovrà rendere le dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo (Cass. 3 febbraio 2014, n. 2261).
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