L’Ufficio sostiene che il contribuente è ammesso alla prova contraria di distribuzione di utili extra-bilancio solo dimostrandone l’accantonamento dalla società o il reinvestimento e che la presunzione non si applica agli utili extra-contabili, non potendovi essere una doppia imposizione, non avendoli la società mai dichiarati.
In caso di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; una volta ritenuta operante tale presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. Sez. 6-5, 24 gennaio 2019, n. 1947; Sez. 5, ord. 8 settembre 2023, n. 26171). In particolare, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società (Cass., Sez. 6-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, ord. 26 luglio 2023, n. 22578), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extra-bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva la possibilità di fornire la prova contraria (Cass., V, ord. 4 febbraio 2024, n. 2752; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Sez. 5, ord. 17 agosto 2023, n. 24719).
In caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 del TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, in quanto, essendo conseguiti in evasione d’imposta, non essendo mai stati indicati nella contabilità, non vi è l’obbligo di mitigare una doppia imposizione che, nei fatti, non vi è stata, non avendoli la società mai dichiarati (Cass., V, n. 2752 del 2024 cit.; Cass. Sez. 5, ord. 19 novembre 2020, n. 26317).
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