L’A.F. sostiene che sia errato esigere che l'Ufficio si munisse di elementi presuntivi con forza indiziante superiore a quella delle mere presunzioni semplicissime previste per l’accertamento induttivo puro.
Quando l'accertamento è condotto con metodo induttivo (artt. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973), l'A.F. può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, ove esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata con l'atto impositivo.
Il discrimine tra accertamento analitico induttivo e induttivo puro sta nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, le omissioni o le false o inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità anche degli altri dati contabili, sicché l'A.F. può prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari (Cass., Sez. 5, ord. 18 dicembre 2019, n. 33604; Cass., Sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2023, n. 4662).
L'accertamento induttivo puro pone a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non avere conseguito il reddito accertato (Cass., Sez. 6-5, ord. 27 febbraio 2020, n. 20793) o di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall'Ufficio (Cass., Sez. 5, sent. 14 aprile 2022, n. 12127). In caso di accertamento induttivo puro l'A.F. deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, non potendo trovare applicazione l'art. 109 del TUIR, che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico (Cass., Sez. 5, sent. 17 luglio 2019, n. 19191).
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