Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

di Fabio Pace | 11 Aprile 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 aprile 2025, n. 748

La questione è se, in caso di atto impositivo recante un accertamento, anche IVA, di maggiori ricavi quantificati induttivamente, l'A.F. abbia l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente.
Prima dell'introduzione nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), operata con il D.Lgs. n. 219/2023, dell'art. 6-bis, che prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, in vigore dal 18 gennaio 2024, nell'ordinamento tributario italiano non vi era un principio immanente che imponesse il contraddittorio procedimentale antecedente alla notifica dell'atto impositivo, essendo ciò previsto solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività.
Con riferimento ai tributi non armonizzati, l'A.F. non aveva nessun obbligo di attivare il contraddittorio, sicché gli atti impositivi emessi nei confronti della società non potevano essere annullati con riferimento alle riprese a tassazione operate nei confronti della società ai fini IRAP e ai fini IRPEF nei confronti dei soci.
Quanto all'IVA recuperata nei confronti della società, è vero che il diritto UE da tempo conosce un generale obbligo di attivazione del contraddittorio nella fase del procedimento amministrativo, fondato sull'art. 41, par. 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che consacra il diritto a una buona amministrazione. Ai destinatari incisi dai provvedimenti dell'A.F. rientranti nel perimetro di applicazione del diritto UE deve essere assicurato di potere esporre utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi a fondamento dell'atto stesso (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. trib., sent. 15 gennaio 2019, n. 701; Cass. sent. 11 settembre 2019, n. 22644; Cass. ord. 21 dicembre 2024, n. 33818). E’ necessario operare, per i tributi armonizzati, una prova di resistenza ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. In tale caso, l'A.F. è gravata di un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente è previsto solo in alcuni casi nel sistema tributario italiano, ma è generalizzato per i tributi armonizzati.