Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

di Fabio Pace | 28 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 marzo 2025, n. 746

L’Agenzia eccepisce che il contribuente ha assolto al proprio onere probatorio producendo la sentenza definitiva del GIP, senza considerare l’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale.
L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, il quale riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui tale sentenza è divenuta irrevocabile prima dell’operatività di tale articolo e, alla data della sua entrata in vigore, è ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello che ha condannato il contribuente in relazione agli stessi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale, ossia perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso (Cass., Sez. 5, ord. 3 settembre 2024, n. 23570). La novella non trova applicazione nel caso in cui le formule di merito previste dal codice di rito siano state adottate dal giudice non alla conclusione del dibattimento penale, ma alla conclusione dell’udienza preliminare. La sentenza emessa dal Gip, sia pure con la formula "perché il fatto non sussiste", non è adottata a seguito della celebrazione del dibattimento e la ripetizione della prova assunta durante le indagini preliminari connessa a dibattimento. Conseguentemente, non trova applicazione sotto un profilo testuale l’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, per precisa scelta del legislatore.
La sentenza penale suddetta non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario (ord. 27 giugno 2019, n. 17258; sent. 22 maggio 2015, n. 10578; 12 marzo 2007, n. 5720). Se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l’A.F. ha promosso l’accertamento, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell’ambito del contenzioso tributario, ma non può derivarne alcun effetto di giudicato come ritenuto dal giudice, il quale non ha compiuto un’autonoma valutazione delle risultanze del giudizio penale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza penale di assoluzione non ha automaticamente efficacia nel processo tributario, ma può essere valutata come prova dal giudice tributario.