Il caso riguarda il disconoscimento della deducibilità di perdite su un credito vantato nei confronti di una società dichiarata fallita, per insussistenza degli elementi certi e precisi atti a dimostrare la definitività della perdita già nell'anno in cui era stata dedotta fiscalmente.
Chi intenda contestare il disconoscimento di una perdita su crediti deve provare i fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita e offrire gli elementi certi e precisi chiesti dalla norma per dimostrare che la stessa si è verificata. La prova investe la definitività della perdita e riguarda il mancato pagamento volontario del credito e l'impossibilità di un suo recupero in via coattiva.
L'anno di competenza in cui effettuare la deduzione della perdita deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, materializzandosi in tale momento gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità; diversamente, si rimetterebbe al contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola del principio di competenza (Cass. sent. 21 aprile 2022, n. 12693; Cass. ord. 30 gennaio 2018, n. 2259; Cass. sent. 6 ottobre 2017, n. 23330).
Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, per rendere la perdita su credito deducibile dal reddito imponibile per la determinazione dell'imposta, è necessario che la stessa risulti da elementi certi e precisi in relazione sia all'esistenza del credito, sia all'impossibilità di riscuotere lo stesso per infruttuosità delle procedure seguite nell'ambito del recupero ovvero per l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.
Se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, la deduzione della perdita su crediti è ammessa entro la finestra temporale che va dalla data di apertura della procedura al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere al cancellare il credito dal bilancio (Cass. ord. 1° giugno 2021, n. 15218; Cass. ord. 26 settembre 2023, n. 27352; Cass. sent. 30 novembre 2023, n. 33360).
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