Il caso riguarda le condizioni per applicare l’esenzione TASI alle unità immobiliari adibite allo svolgimento di attività didattica, con particolare riferimento alle scuole private paritarie.
In tema di TASI, l'esenzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014, con riferimento allo svolgimento di attività didattica in regime di scuola paritaria, presuppone, con onere della prova a carico del contribuente, un accertamento in concreto delle modalità non commerciali di svolgimento dell'attività e, nello specifico, la percezione di un corrispettivo simbolico e, ad ogni modo, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso, così che detto accertamento non può risolversi nel mero confronto tra il corrispettivo medio percepito (CM) dall'ente e il costo medio per studente (CMS) rilevato dal Ministero su base nazionale.
Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso - non può essere riducibile all'applicazione meccanica di un parametro stabilito in via generale, una volta per tutte, come tale funzionale a un’elaborazione forfetaria del requisito, giacché, in termini del tutto diversi, il dato normativo obbliga a una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alla specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica dell'irrisorietà della retta, in ragione della sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva dell'attività didattica prestata, come precisato da questa Corte secondo cui a fare il discrimine in questo caso è la retta (Cass. ord. 10 settembre 2020, n. 18831; sent. 22 maggio 2019, n. 13787; ord. 30 settembre 2019, n. 24308; Cass. ords. 3 maggio 2017, n. 10754; Cass. sent. 20 maggio 2016, n. 10483; ord. 23 luglio 2019, n. 19773ord. 23 luglio 2019, n. 19773; sent. 8 luglio 2016, n. 13970; Cass., Sez. V/T, 15 dicembre 2020, n. 28578).
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