La lite riguarda l'omessa esposizione dell'IVA e l'omessa regolarizzazione delle note di credito emesse senza applicazione dell'IVA, circa asseriti sconti erogati dalla casa madre al raggiungimento di obiettivi di vendita.
In applicazione del principio di neutralità dell'IVA armonizzata, ai bonus quantitativi, consistenti in assegnazioni corrisposte in relazione ad attività proprie del cliente/cessionario e incidenti sul volume d'affari del fornitore/concedente, nella specie vendita di autovetture, trova applicazione il regime fiscale riservato agli abbuoni o sconti previsti contrattualmente, di cui all'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
Nella specie si tratta di sconti concessi per il raggiungimento di determinati obiettivi di vendita, riconducibili alla tipologia di bonus, quantitativo, che si concretizza in una remunerazione dello stesso core business aziendale svolto in via ordinaria del cliente/cessionario e incide sul volume d'affari del fornitore/concedente.
Il regime IVA applicabile (Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2013, n. 27692) impone a entrambe le parti l'adempimento di specifici oneri formali, volti a modificare ex post i dati relativi al corrispettivo e all’imposta liquidata indicati nell’originaria fattura. Questo avviene (Cass. 31 luglio 2019, n. 20636) con la rappresentazione meramente contabile di un’operazione inversa, in cui il cedente/prestatore emette una nota di accredito a favore del cessionario/committente, con indicazione dell'importo corrispondente alla riduzione di prezzo praticata, sul quale liquida l'imposta, con applicazione della stessa aliquota IVA indicata nell’originaria fattura, così da precostituirsi il titolo cartolare idoneo a portare in detrazione - assumendo figurativamente la posizione del cessionario/committente - l'imposta liquidata nella nota di credito.
Il cedente/prestatore deve annotare la variazione nel registro degli acquisti ex art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, come se si trattasse di una fattura passiva, mentre il cessionario/committente che riceve la nota di credito deve in corrispondenza annotare la variazione nel registro delle fatture o dei corrispettivi (artt. 23 e 24).
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