Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

di Fabio Pace | 21 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

Il caso riguarda la notifica delle cartelle in contestazione, ritenuta non valida, con conseguente decadenza, in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di 7 giorni.
In caso di notifica a mezzo PEC di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per 15 giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via PEC, decorsi almeno 7 giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.
Nella specie, la notifica avvenne via PEC nei confronti dell’imprenditore, all'indirizzo indicato in INIPEC e nel registro delle imprese. Però, l’indirizzo risultava non valido, come da rapporto del gestore della PEC. Per tale ipotesi l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.
La previsione del secondo invio è riferita alla sola ipotesi di casella satura e, infatti, la disposizione lo prevede se anche a seguito del secondo tentativo la casella risulta satura oppure se l'indirizzo non risulta valido o attivo. Le due ipotesi, introdotte dall'ipotetica "se" e separate dalla disgiuntiva "oppure", sono chiaramente alternative. Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio a un indirizzo che viene certificato come invalido e non più attivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La notifica delle cartelle contestate è stata considerata non valida per indirizzo PEC non valido. La legge prevede il secondo invio solo in caso di casella satura.