Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

di Fabio Pace | 21 Febbraio 2025
Rassegna di giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 741

Si chiede se la condizione fissata dall'art. 2495 c.c., per consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sull'interesse ad agire dell'A.F. o sulla legittimazione passiva del socio a proseguire il processo instaurato contro la società e se la riconducibilità in una condizione dell'azione o nell'altra implichi conseguenze in tema di onere della prova.
Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal Registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo comma dell’art. 2495 c.c., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi.
Questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36, comma quinto, del D.P.R. n. 602/1973, e 60 del D.P.R. n. 600/1973 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’A.F. non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie.
La verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma quinto, del D.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo affronta la questione della responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società, con particolare attenzione all'interesse ad agire e all'onere della prova.