
L'A.F. ritiene che, perché le fatture per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori alle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili consentano di applicare il reverse charge, devono indicare in modo preciso e puntuale le caratteristiche delle prestazioni.
Ai fini della detrazione dell'IVA, ovvero dell'applicazione del meccanismo del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura delle stesse, nonché la specificazione della data nella quale sono state effettuate o ultimate; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'IVA ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa e, se l'A.F. ritiene necessari ulteriori elementi per valutare la richiesta, di fornire anche questi.
La fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate (Cass. ord. 24 giugno 2021, n. 18208; Cass. sent. 14 novembre 2018, n. 29290; Cass. sent. 28 ottobre 2015, n. 21980; Cass. sent. 10 ottobre 2014, n. 21446).
Spetta al contribuente, il quale invochi il proprio diritto a dedurre costi o detrarre l'IVA, la prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività stessa (Cass. sent. 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. ord. 13 dicembre 2018, n. 32280; Cass. ord. 7 giugno 2018, n. 14858; Cass. ord. 26 maggio 2017, n. 13300).
Le condizioni per l'operatività dei meccanismi di detrazione valgono anche nel caso in cui si assuma che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge, la cui applicazione esige che si documenti in modo adeguato la prestazione con la fattura (onde consentire la verifica della connessione funzionale tra il costo sostenuto e la specifica attività svolta) e dimostri l'inerenza della prestazione (Cass. sent. 9 luglio 2024, n. 18730).

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