Un notaio censura l'equiparazione di una professione liberale alle attività produttive di mercato, rette dal principio UE della concorrenza, negando che gli si possano ascrivere limiti di rimborso o la disciplina degli aiuti di Stato, rilevanti per attività in regime di mercato concorrenziale e non per le professioni intellettuali.
La nozione euro-unitaria d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Cass., VI-5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29905; ord. 8 febbraio 2018, n. 3070 ; Cass., V, ord. 21 novembre 2019, n. 30373).
In considerazione dell'incompatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica, consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività protette (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova (Cass., V, n. 30373 del 2019 cit.).
Per beneficiare del rimborso, operano i vincoli della disciplina de minimis e il suo regime probatorio.
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