Si deduce che l'applicazione della tariffa agevolata TOSAP non è subordinata a un’espressa richiesta del contribuente, ma deriva piuttosto dai presupposti previsti dalla normativa.
In tema di TOSAP, il regime previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993 (oggi sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f, del D.Lgs. n. 446/1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente e deve essere applicato dall'ente impositore, laddove ne ricorrano i presupposti.
L'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, nello stabilire che le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all'art. 63, comma 2, lett. f, del D.Lgs. n. 446/1997, in virtù del comma 3, secondo periodo, di tale disposizione), si limita a stabilire i criteri per la determinazione del quantum del tributo, senza subordinarne l'applicazione di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente.
L'omessa presentazione della denuncia, con le informazioni necessarie per quantificare il tributo, comporta solo la legittimità di un accertamento adottato in base alle informazioni disponibili al Comune, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile (Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27166; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9697 e Cass., Sez. 5, 16 maggio 2005, n. 10263).
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