Si eccepisce l’inammissibilità di un ricorso irritualmente notificato a mezzo PEC.
L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di PEC non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. Pertanto, è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti solo tale vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (ad esempio, è sanato il vizio della notifica a mezzo PEC, priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non essendo la stessa radicalmente inesistente) (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805).
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