Una società immobiliare invoca la ruralità dell'immobile in presenza di relativa annotazione nei Registri immobiliari, affermando che l’oggettività dei dati catastali basta per riconoscere la ruralità degli immobili.
In tema di esenzione IMU per le abitazioni e i fabbricati strumentali all'attività agricola non iscritti nella categoria catastale A/6, e D/10, l'annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall'art. 5 del decreto del MEF 26 luglio 2016, equivale all'attribuzione del requisito di ruralità, con applicazione degli effetti retroattivi disciplinati dall'art. 2, comma 5-ter , del D.L. n. 102/2013.
Per l’esonero da ICI/IMU, rileva l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile iscritto come rurale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), ricorrendo i requisiti ex art. 9 del D.L. n. 557/1993, non è soggetto a imposta, ex art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, e art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, mentre, se l'immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente che chieda l'esenzione impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato (Cass., Sez. 5, ord. 12 aprile 2019, n. 10283; Sez. 5, sent. 20 aprile 2016, n. 7930; Sez. U, sent. 21 agosto 2009, n. 18565).
Stessa conclusione va affermata alla luce dello ius superveniens (D.L. n. 70/2011; D.L. n. 201/2011; D.L. n. 102/2013), che ha dato al contribuente la facoltà di presentare domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass. Sez. 5, sent. 12 agosto 2024, n. 22674; Cass., n. 7930 del 2016cit.; Sez. 5, ord. 7 agosto 2019, n. 21094).
Gli effetti retroattivi del riconoscimento di ruralità presuppongono l'apposizione di una specifica annotazione in atti, che costituisce l'unico dato rilevante ai fini del riconoscimento della ruralità, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano un siffatto effetto a una variazione del classamento catastale (Cass., Sez. 5, sent. 5 agosto 2024, n. 22009 e n. 22031).
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