Si contesta l’affermazione secondo cui gli interessi passivi sarebbero integralmente deducibili solo se derivanti da finanziamenti destinati alla costruzione o ristrutturazione di immobili concessi in locazione e garantiti da ipoteca, poiché la norma non imporrebbe limiti alla destinazione delle somme mutuate.
Ai fini dell’integrale deducibilità degli interessi passivi, l'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, richiede, sul piano soggettivo, che a effettuare la deduzione sia una società di gestione immobiliare e, sul piano oggettivo, che si tratti di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati a locazione, senza limitazioni ulteriori derivanti dalla destinazione delle somme mutuate.
Per effetto dell'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, gli interessi passivi, corrisposti per finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione sono totalmente deducibili, in deroga al regime di parziale deducibilità previsto dall'art. 96 del TUIR. Va disatteso l'argomento secondo cui l'ambito oggettivo di applicazione della norma va limitato agli interessi passivi corrisposti su finanziamenti contratti solo per l'acquisto o per la costruzione degli immobili destinati alla locazione, trattandosi di limitazione che non trova riscontro nel testo normativo. Non possono giustificarsi limitazioni alla disposizione che prevede l'integrale deducibilità degli interessi che non trovino evidenza nel tenore letterale della norma; il legislatore, quando ha ritenuto di limitare la portata applicativa della disposizione, lo ha fatto in via espressa, imponendo il limite soggettivo dell’applicabilità alle sole società di gestione immobiliare. La portata dell'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007, quale ricavabile dalla sua interpretazione letterale e teleologica, è estremamente ampia, tanto da non giustificare limitazioni né sul piano oggettivo, delle tipologie di immobili considerate, né sul piano funzionale, degli obiettivi dell'indebitamento (Cass. 21 luglio 2023, n. 21885 e n. 21880; Cass. 24 luglio 2023, n. 22191; Cass. 27 luglio 2023, n. 22735; Cass. 8 novembre 2024, n. 28804).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati