Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 gennaio 2025, n. 737

di Fabio Pace | 24 Gennaio 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 gennaio 2025, n. 737

Dopo controlli con analisi di oli d’oliva (panel test), l'Ufficio ritenne la merce non conforme al dichiarato declassandola di categoria doganale. La società contesta la presunzione assoluta nel valutare il panel test.
Dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Reg. (CEE) n. 2568/1991, nonché dell'Allegato XII, si evince la previsione del legislatore comunitario di una procedura tipizzata per verificare la corrispondenza della qualità del prodotto importato e riesportato, valevole ai fini della corretta applicazione dei regimi agevolativi, come quello del perfezionamento attivo; in particolare, premesso che - affinché in ambito UE una partita di olio d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non solo che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'Allegato I, p. 1, del regolamento in discorso, ma che essa superi anche l'analisi organolettica di cui all'Allegato XII dello stesso, sicché l'esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come non conforme alla categoria dichiarata - il legislatore comunitario ha disciplinato puntualmente il procedimento di analisi organolettica dell'olio importato con la previsione della relativa certificazione da parte di laboratori siti negli Stati membri incaricati dalle autorità nazionali attraverso il cd. panel test (prova di assaggio), nel rispetto del contraddittorio con la parte interessata, con la prevista possibilità, al suo interno, in primo luogo, qualora il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, dell'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, della possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare la competenza ed esperienza del gruppo degli assaggiatori concretamente incaricati e/o le modalità di svolgimento della prova medesima; pertanto, la formazione della prova organolettica, lungi dal concretare una presunzione assoluta, è l'esito di una rigida procedura tipizzata dal legislatore comunitario, nel rispetto del principio del contraddittorio, che vincola il giudice di merito, qualora quest'ultima sia svolta in ossequio ai parametri predefiniti dal legislatore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ufficio ha declassato l'olio d'oliva importato dopo un panel test. La società contesta la presunzione assoluta nel valutare il test, ma il legislatore comunitario ha disciplinato puntualmente il procedimento di analisi organolettica.