Nella specie, il Primo Presidente della Cassazione ha depositato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso e il ricorrente, con istanza, ha chiesto la decisione, non corredandola, tuttavia, da una nuova procura speciale.
In tema di ricorso per cassazione e, in particolare, di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, essendo necessario valutare - trattandosi di questione di particolare rilevanza - «gli effetti e l’eventuale applicabilità al giudizio della modifica dell’art. 380-bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma 3, lett. n), del D.Lgs. n. 164/2024, entrata in vigore il 26 novembre 2024, che ha soppresso la necessità che il difensore si munisca della procura speciale per richiedere la decisione, tenendo conto della previsione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 164/2024, secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
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