Si rimprovera il fondamento della decisione sul rilievo officioso del mancato deposito degli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati spediti a mezzo posta al contribuente e all'Agenzia, contenenti la copia notificata dell'atto d’appello, senza preventivamente sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
Nel contenzioso tributario, se l'atto d’appello è stato notificato a mezzo posta - tramite ufficiale giudiziario o direttamente dalla parte, ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 - e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica o, in alternativa, di chiedere di essere rimesso in termini (ex art. 153, secondo comma, c.p.c.), per potere produrre l’avviso, dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne un duplicato dall'amministrazione postale (Cass. ord. 1° ottobre 2018, n. 23793; Cass. sent. 1° ottobre 2015, n. 19623; Cass. sent. 14 aprile 2008, n. 9769).
L'art. 101, secondo comma, c.p.c., che prevede il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, non è applicabile alle questioni di esclusiva rilevanza processuale, quale quella di cui si discute (Cass. ord. 21 giugno 2024, n. 17247; Cass. sent. 4 novembre 2022, n. 32527; Cass. ord. 7 marzo 2022, n. 7356).
Invece, l'art. 182, primo comma, c.p.c., attiene alla verifica della regolare costituzione delle parti e non al pregiudiziale controllo dell'ammissibilità dell'esperita impugnazione.
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