Si lamenta erronea applicazione del concetto, di derivazione unionale, di forza maggiore.
In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e va, quindi, riferita a un avvenimento imponderabile, che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta (Cass. 6 aprile 2022, n. 11111; Cass. 3 aprile 2024, n. 8844).
La sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, essendo, invece, necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. 22 marzo 2019, n. 8175; Cass. 13 dicembre 2021, n. 39548; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3049).
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