La questione riguarda la legittimità o meno di una cartella per inesistenza della notifica effettuata da un soggetto non identificabile.
La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quel caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente (Cass., Sez. 5, sent. 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., Sez. 5, sent. 27 maggio 2011, n. 11708).
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