Un contribuente denuncia la confusione della nozione di pluralità con quella di abitualità circa l’attività di consulenza, ritenuta attuata continuativamente e con la professionalità derivante da conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo di ricercatore per cui era attiva partita IVA.
L'elemento dell'abitualità ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità, delimita un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l'attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. sent. 2 luglio 2014, n. 15031; Cass. sent. 18 febbraio 2021, n. 4419) così che anche l'effettuazione di una sola operazione, in presenza dei predetti comportamenti, integra l'esercizio di un’abituale attività economica.
Nella specie, correttamente, il giudice ha valutato non solo il numero delle prestazioni (rilevandone la pluralità), ma anche la loro estensione nel tempo (l'esecuzione nell'anno in esame e in quelli precedenti e successivi) e il loro indirizzarsi a diversi soggetti. L'elemento della pluralità, in concreto, non è stato ritenuto il solo atto a dimostrare l'abitualità, sussistendo anche gli ulteriori requisiti richiesti ex lege.
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