
L’Agenzia ritiene che, in relazione ai lavori oggetto di fattura, il legale rappresentante non impartiva direttive, ma fungeva da "caporale" e provvedeva solo a emettere le fatture per operazioni inesistenti e percepiva un compenso a titolo di intermediario sulla tariffa oraria corrisposta ai propri operai.
In tema di interposizione di manodopera, perché si configuri un genuino appalto di opere o servizi ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire con un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d'impresa, dovendosi, invece, ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo od organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. ord. 25 giugno 2020, n. 12551; Cass. ord. 10 giugno 2019, n. 15557; Cass. ord. 26 giugno 2020, n. 12807).
In riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento a un appaltatore esterno di tutte le attività, il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione, finalizzata a un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 6343 del 2013). Una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all’organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è ultronea ogni questione circa il rischio economico e l'autonoma organizzazione dello stesso né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, dato che, se la prestazione è diretta e organizzata dal committente, per ciò solo va esclusa l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (Cass. sent. 20 maggio 2009, n. 11720; Cass. sent. 11 aprile 2008, n. 9624).

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