L’Agenzia sostiene che l’associazione avrebbe dovuto presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta. Non avendolo fatto, incorre nelle corrispondenti sanzioni, correttamente contestate dall'Ufficio.
L'inoltro della dichiarazione unica di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, è obbligatorio per il semplice fatto della corresponsione di compensi di per sé stessi, ossia nella loro dimensione astratta, soggetti a ritenute alla fonte, senza che a escludere tale obbligo assuma valenza il mancato effettivo trattenimento, in concreto, delle ritenute, per ragioni riguardanti le condizioni soggettive del percipiente (quali quelle di cui all'art. 67 del TUIR in riferimento a compensi erogati per attività sportiva dilettantistica, che non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, in capo al percipiente, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a euro 7.500).
Ai fini dell'obbligo di presentare la dichiarazione unica rilevano, quale presupposto soggettivo, l'essere il dichiarante obbligato a operare ritenute alla fonte e, quale presupposto oggettivo, il corrispondere lo stesso compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte.
E’ sufficiente che i compensi siano di per sé stessi soggetti a ritenute alla fonte, senza necessità che in concreto lo siano, poiché a determinare l'obbligo dichiarativo è l'assoggettamento "ex lege" a ritenute alla fonte e non l'effettivo trattenimento delle ritenute. Non rileva che, ex art. 67 del TUIR, i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare l’imponibile, ai fini dell'IRPEF, del percipiente, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, a euro 7.500. Tale previsione non incide sull'indipendente obbligo dichiarativo dell'erogante.
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