Si contesta la richiesta agli intermediari finanziari di dati e notizie relativi a rapporti intrattenuti e operazioni effettuate extra conto, prospettando illegittimo utilizzo dei dati dell'AUI per l’accertamento presuntivo.
In tema di controlli e acquisizione documentale ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, non opera la soglia di euro 12.500, disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 56/2004, nel testo ratione temporis applicabile, il quale, in attuazione della Dir. n. 2001/97/CE, e anteriormente all'abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 231/2007, ha disciplinato una limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore che pertiene al diverso piano della disciplina antiriciclaggio e alla rilevazione di infrazioni all'art. 1 della legge n. 197/1991.
L'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 non prevede soglie di valore ai controlli, anche per gli anni d’imposta suddetti. La norma disciplina il divieto di trasferimento di contanti o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire supera complessivamente euro 12.500 e non pertiene all'esercizio dei controlli bancari.
Da un lato tale soglia è stata prevista fin dall'art. 1 del D.L. n. 143/1991, che introduce ai fini di contrasto del riciclaggio il divieto contenuto nel primo comma, di trasferire tra soggetti diversi denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, e il divieto contenuto nel secondo comma, di emettere vaglia postali, vaglia cambiari, assegni postali, assegni bancari e assegni circolari, al portatore e per importi superiori a 12.500 euro, senza la clausola "non trasferibile". Dall'altro, per effetto della manovra 2006, per i periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2006, i dati e le notizie riguardanti operazioni non transitate nel conto corrente bancario dei contribuenti sono limitate alle rilevazioni effettuate in esecuzione della normativa antiriciclaggio e perciò gli intermediari finanziari devono comunicare le operazioni superiori a euro 12.500, registrate nei loro archivi in esecuzione proprio degli obblighi derivanti dalla citata normativa.
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