
Si discute se una cessione infragruppo di immobili ad uso residenziale, in prossimità della scadenza del triennio di decadenza dei benefici fiscali, integri una condotta abusiva.
Si configura elusione fiscale, ex art. 10-bis, c. 1, della legge n. 212/2000, in caso di duplice trasferimento in ordine successivo di fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo tra società dello stesso gruppo (attraverso la titolarità di partecipazioni di controllo totalitario a cascata), delle quali l'una abbia acquistato e, prima del decorso di un triennio, rivenduto all'altra gli stessi immobili, entrambe con la dichiarazione di avvalersi delle agevolazioni ex artt. 1, comma 1, della Tariffa, p. I, annessa alTUR, e 10, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, nonché nota all'art. 1 della Tariffa annessa al D.Lgs. n. 347/1990 (imposta di registro in misura dell'1%; imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), essendo diretta l'operazione complessiva al solo scopo di evitare (alla prima acquirente) la decadenza sancita dalla nota II-ter dell'art. 1 della Tariffa, p. I, annessa alTUR, in modo da prolungare, con la conservazione della proprietà degli immobili, la fruizione del beneficio fiscale per un ulteriore triennio in seno allo stesso gruppo societario (pur nel passaggio di proprietà tra le società controllate), in contrasto con la finalità perseguita dalle norme di realizzare il trasferimento degli immobili a soggetti privati per l'effettiva destinazione ad uso abitativo entro la scadenza del termine triennale dall'acquisto, senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.
La cessione di immobili tra società infragruppo, con lo stesso scopo sociale di rivendita a privati, non costituisce trasferimento idoneo a evitare la condizione risolutiva dell'agevolazione ex art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, p. I, annessa alTUR, consistente nella mancata rivendita infratriennale, tenuto conto del limite temporale per immettere i beni nel mercato immobiliare, non prorogabile né eludibile reiterandone in blocco la cessione, e restando senza conseguenze il passaggio del potere di godimento e di disposizione sui beni dall'una all'altra società, non idoneo a realizzare la finalità dell'agevolazione (Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2017, n. 30160; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 722; Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2020, n. 22037).

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