Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

di Fabio Pace | 12 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 698

Si ritiene che la ritenuta sull’indennizzo espropriativo non sia applicabile in relazione a procedure concluse prima del 31 dicembre 1989, ma in cui la corresponsione delle somme sia avvenuta dopo decenni, dopo l'entrata in vigore della legge n. 413/1991, a causa dell'ingiustificato ritardo della P.A.
Ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989. Tuttavia, qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413/1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza.
La somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un immobile è tassata ex art. 11 della legge n. 413/1991, se la sua percezione, che costituisce plusvalenza, è successiva al 1° gennaio 1989 (entrata in vigore della legge), non rilevando il momento del trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A. (Cass. sez. VI-5, 9 febbraio 2017, n. 3503; 12 gennaio 2016, n. 265).
La diversa interpretazione contrasterebbe con i principi costituzionali: di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, non potendosi consentire che lo Stato tragga vantaggio dal proprio inadempimento; degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale; del giusto processo e della ragionevole durata del processo, dovendosi evitare che il contribuente, già danneggiato dal comportamento dilatorio della P.A., sia costretto a un ulteriore iter giudiziario davanti agli organi sovranazionali, al fine di ottenere il risarcimento del danno (Cass. sez. V, 22 gennaio 2013, n. 1429; Cass. sez. V, 4 agosto 2020, n. 16629; Cass. sez. V, 11 luglio 2023, n. 19785).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La legge n. 413/1991 stabilisce che la tassazione sull'indennizzo espropriativo si applica solo se il pagamento avviene dopo l'entrata in vigore della legge, salvo ritardi ingiustificati della P.A.