
Scaduto il quinquennio dall'iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro imprese, con conseguente perdita del beneficio di non fallibilità, non era applicabile la proroga di un anno.
La cessazione della disciplina di favore dell’esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge n. 3/2012 ("Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio"), ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. n. 179/2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del predetto decreto, senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del Registro delle imprese.
(ord. 4 luglio 2022, n. 21152ord. 4 luglio 2022, n. 21152) L'iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, e alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto l’iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31, del decreto cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start up innovativa (Cass. ord. 31 gennaio 2023, n. 2892).
(ord. n. 23980 del 2022) Il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali decorre dalla data di loro costituzione e non di deposito della domanda e dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012.
La cessazione del beneficio avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale, senza che rilevi né il termine di 60 giorni per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall'ufficio, risultando evidente che tale aspetto, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di adempimenti amministrativi.

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