
L’A.F. afferma la non impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di voluntary disclosure, data la natura endoprocedimentale di mera comunicazione informativa, non contenente alcuna pretesa tributaria.
L'impugnabilità del provvedimento di rigetto relativo all'istanza di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014 consegue alla configurabilità di tale procedura come strumento di definizione agevolata che presuppone già un debito tributario. La collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure), introdotta con la legge n. 186/2014, è una procedura con cui il contribuente, autodenunciandosi, dichiara al Fisco attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, non indicate nella dichiarazione (cd nero transfrontaliero) o redditi occultati in Italia (cd. nero domestico).
Tra i più importanti effetti della corretta presentazione dell'autodenuncia vi sono: regolarizzazione della propria situazione patrimoniale e reddituale; corresponsione integrale delle imposte e degli interessi relativi ai redditi non dichiarati; riduzione delle sanzioni amministrative applicabili; non punibilità dei reati di omessa o infedele dichiarazione, di dichiarazione fraudolenta con fatture false o altri artifici, di omesso versamento di ritenute certificate, di omesso versamento IVA e di cui agli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter1 c.p.
Il silenzio rigetto formatosi sulla domanda di accesso alla procedura speciale in esame è stato ritenuto impugnabile, dovendosi necessariamente riconoscere l'impugnazione in via diretta di un diniego espresso e di ogni altro atto, provvedimento o comportamento significativo che si traduca in una limitazione al prefato accesso. Pertanto, il rigetto della domanda di collaborazione volontaria è equiparabile al rigetto di una domanda di definizione agevolata di rapporti tributari espressamente contemplata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Si tratta sempre di atti incidenti sul rapporto tributario impositivo, dove sussiste l'interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile (art. 100 c.p.c.) del contribuente a ottenere una diversa definizione del rapporto tributario, donde può essere valutata nel merito la sussistenza o meno delle condizioni, per esempio, l'inizio di attività ispettiva che inibisce la procedura, trattandosi di volontarietà coatta dall'avviata ispezione (Cass. V, sent. 16 gennaio 2023, n. 1002; Cass., V, sent. 17 febbraio 2023, n. 5174).

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