
L’Agenzia contesta l’annullamento degli atti impugnati sulla base di osservazioni e testimonianze scritte di terzi, redatte ex post rispetto alla verifica fiscale condotta dalla GdF.
Le dichiarazioni di terzi sono ammissibili e utilizzabili nel processo tributario, nel rispetto dell'art. 6 CEDU (Cass. Sez. 6-5, ord. 16 marzo 2018, n. 6616), con riferimento alle sanzioni e, in genere, del principio di parità delle armi ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, espressione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., e hanno valore di elemento indiziario. Tale elemento può essere fatto valere non solo dall'A.F. con inserimento nel PVC delle dichiarazioni raccolte in sede di verifica (Cass. Sez. 5, sent. 27 marzo 2013, n. 7707; Cass. Sez. 5, sent. 26 febbraio 2010, n. 4746), ma anche dal contribuente (Cass. Sez. 5, ord. 29 febbraio 2012, n. 3161), che può anche loro tramite opporsi alle pretese dell'Agenzia, dovendone il giudice tenere conto, in quanto parte del quadro indiziario complessivo (Cass. Sez. 5, sent. 16 aprile 2008, n. 9958).
Tuttavia, perché un indizio divenga piena prova, assurgendo a presunzione semplice (Cass. Sez. 6-2, ord. 29 gennaio 2019, n. 2482; Cass. Sez. 5, sent. 7 giugno 2019, n. 15454), è necessario che si qualifichi sotto il profilo della gravità, quale continuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della precisione (storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della concordanza.
Nella specie - in presenza di ordini gestiti da un’impresa di media grandezza - sono state contestate alcune operazioni, a fronte delle quali la società ha predisposto le dichiarazioni dei clienti. Queste sono state qualificate in concreto come non costituenti prova di quanto sostenuto, ma mero indizio, la cui caratterizzazione, sotto il profilo del riscontro positivo circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, può fondare la decisione del giudice. Questi non ha attribuito valenza di prova piena e diretta alle dichiarazioni dei clienti - che sono mere informative di terzo, il cui contenuto, ove ritenuto attendibile, non vincola il giudice, come avviene invece per le prove - ma le ha ritenute, correttamente, quali meri elementi indiziari, non in sé vincolanti, ma suscettibili di formarne, con altri elementi, il convincimento.

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