
Una società sostiene che la titolarità della concessione del servizio di parcheggio pubblico non determini necessariamente la detenzione delle aree a parcheggio in capo al concessionario, così che non è integrato il presupposto d’imposta per la TARI.
La TARI è stata istituita dall’art. 1, commi 639 ss., della legge n. 147/2013, dal 10 gennaio 2014, poi compresa nella IUC, un service tax comprensivo di tre forme di prelievo comunale: IMU, TASI e TARI, che, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In tema di imposta sui rifiuti, il contratto che interviene tra il proprietario di un’area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intrepretarsi con una lettura complessiva delle clausole, per verificare se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio (Cass. ord. 21 giugno 2021, n. 17617).
E’, dunque, necessario verificare, attraverso una lettura complessiva delle clausole della concessione inter partes, se, oltre alla gestione del servizio, sia affidata alla società anche la detenzione e custodia di tutte o di parte delle aree destinate a parcheggio, così da potersi considerare sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui a esercitare talune facoltà di dominio, a nulla rilevando la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare esigenze pubbliche (Cass. ord. 1° agosto 2019, n. 20767).
L’interpretazione della convenzione concessoria verifica se si tratta, in concreto, di una vera e propria detenzione con occupazione dell'area o del mero affidamento del servizio di riscossione delle tariffe di parcheggio. La titolarità della concessione non determina, di per sé, la detenzione dell'area su cui il servizio si svolge (Cass., V, 21 luglio 2017, n. 18102).

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