Si discute se l’art. 305 del TULD valga a sanzionare la mancata presentazione del Mod. T1 o solo il diverso caso in cui la merce in transito non sia stata presentata in Dogana.
L’art. 305 del D.P.R. n. 43/1973, rubricato “Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità”, non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd. Mod. T1, che abbia cagionato un mero ritardo nell'appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest'ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo dello speditore, ricorrendo, in ipotesi di mancata presentazione dolosa, la fattispecie del reato di cd. contrabbando ex artt. 282 ss. del TULD.
Il Mod. T1 - noto anche con l'acronimo New Community Transit System - è un documento informatico, emesso da un Ufficio doganale di partenza e destinato a un altro Ufficio doganale di destinazione, al quale viene assegnato un numero denominato MRN (Movement Reference Number), unico e come tale valido e riconoscibile in tutta l'UE, utilizzato ogni qualvolta si deve spedire merce non comunitaria da un punto all'altro dell'UE, senza riscossione dei diritti doganali.
Nella specie, sebbene il mod T1 non sia stato presentato, la merce è stata esportata fuori dal territorio comunitario, giungendo a destinazione negli USA. La Dogana italiana autorizzava a posteriori l'appuramento amministrativo del T1, rilevando l'effettiva conclusione del regime sospensivo.
La mancata presentazione tempestiva del documento T1 integra una lacuna documentale, ma l’art. 305 del D.P.R. n. 43/1973 non investe la circostanza in cui vi sia stato un mero ritardo nell'appuramento doganale, bensì il diverso caso in cui la merce non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per un fatto colposo. Solo l'omessa presentazione della merce vale a giustificare la sanzione a carico dello speditore. L'irrogazione di una sanzione a carico dello speditore della merce si giustifica in quanto quest'ultima, al pari del suo destinatario, non sono immediatamente reperibili o intercettabili. La norma esula, dunque, dal perimetro del ritardo nell'appuramento, per regolare l'ipotesi in cui la merce dell'omessa presentazione alla dogana di destinazione della merce, per un fatto colposo, giacché se fossero ravvisabili gli estremi del comportamento doloso si sarebbe in presenza del reato di cd. contrabbando.
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