Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 giugno 2023, n. 657

di Fabio Pace | 16 Giugno 2023
Rassegna di giurisprudenza 16 giugno 2023, n. 657

Un avvocato sostiene che l’importo corrispostogli a titolo di “palmario” dal cliente non sarebbe da fatturare.
Il “palmario” costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente al difensore in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di emolumento straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale e soggetta all’obbligo di fatturazione, la cui inosservanza ha rilevanza disciplinare.
La connotazione premiante del “palmario” non fa venire meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge e al relativo obbligo di fatturazione.
Il codice deontologico forense richiama il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all’art. 16, che l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia. L’art. 29, terzo comma, dello stesso codice fa obbligo all’avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. Rileva l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale l’obbligo di fatturazione va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo, quando, cioè, la prestazione professionale dell’avvocato si considera effettuata. Pertanto, l’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in suo favore costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un avvocato deve fatturare l'importo ricevuto come palmario dal cliente, in conformità con le norme fiscali e il codice deontologico forense.