
Un contribuente sostiene che, ai fini della nozione di imprenditore agricolo rilevante per fruire dell'agevolazione ICI, non risultavano richiesti i requisiti soggettivi indicati.
Le agevolazioni ICI di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, a condizione che tale società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale (cd. IAP) ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di IAP, ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257 del 1999, e dedichi alle attività agricole ex art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (Sez. 5, sent. 30 aprile 2019, n. 11415; Sez. 5, 5 febbraio 2020, n. 2609; Sez. 6-5, 8 luglio 2020, n. 14206; Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 17003 e n. 17004; Sez. 5, 31 gennaio 2022, n. 2921; Sez. 6-5, 20 aprile 2022, n. 12639 e n. 12640; Sez. 6-5, 8 settembre 2022, n. 26474 e n. 26475; Sez. 5, 25 novembre 2022, n. 34764), incombendo sempre a carico del contribuente che invoca il beneficio l'onere di provare il possesso dei requisiti (Sez. 5, sent. 28 settembre 2016, n. 19130; Sez. 5, ord. 12 aprile 2019, n. 10284).
Le agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 99/2004 in favore degli IAP si estendono alle società agricole, a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Pertanto, la limitazione dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto cit., secondo cui la qualifica di IAP può essere apportata dall'amministratore a una sola società, essendo volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP itinerante (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso (Sez. 5, ord. n. 8430 del 30 aprile 2020; Sez. 5, ord. n. 2642 del 5 febbraio 2020).

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