
L’Agenzia ritiene ingiustificata l'esenzione IVA, in quanto la merce non era mai uscita dal territorio UE, fermo restando il perfezionamento della cessione tra le parti alla consegna della merce allo spedizioniere.
Ai sensi dell'art. 1510 c.c., in caso di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo a un altro, la consegna al vettore o allo spedizioniere segna il momento traslativo del diritto di proprietà (Cass. ord. 29 maggio 2018, n. 13377). Ciò vale anche ai fini IVA, posto che l’art. 6, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che le cessioni di beni si considerano effettuate alla consegna o spedizione, se riguardano beni mobili.
Nel caso in esame, la cessione dei beni si è perfezionata; ciò assume valore dirimente, perché, posto che l'eventuale perimento del bene compravenduto, una volta verificatosi l'effetto traslativo, è di regola irrilevante ai fini del pagamento del prezzo, il furto non può considerarsi neutro, nel trattamento fiscale dell'operazione. Se questa si prefigurava come regolare ai fini dell'esportazione extra-UE ex art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, all'atto in cui essa venne avviata, ciò non implica necessariamente che l'esenzione da IVA resti assicurata qualsiasi cosa accada, e specialmente ove l'evento furto abbia inciso sulla sua concreta fattibilità, rendendo di fatto impossibile - nonostante la già perfezionata cessione - il verificarsi di uno dei presupposti necessari ai fini della non imponibilità: l'effettiva uscita della merce dall'area doganale. Costituisce condizione indispensabile, ai fini dell'esenzione in parola, la circostanza che il bene esca fisicamente al di fuori del territorio dell'UE (Cass. sent. 7 ottobre 2011, n. 20575; Cass. sent. 18 febbraio 2015, n. 3193; Cass. sent. 6 aprile 2022, n. 11112).
L'assoggettamento a IVA, in casi simili, non ha valenza sanzionatoria, sicché il riconoscimento dell'esenzione non può assumere significato premiale: non rileva alcun comportamento fraudolento, ma vi è solo l'esigenza di adeguare il trattamento fiscale di un'operazione che, non potendo trattarsi in esenzione, in assenza dei presupposti, non può che rientrare nell'egida degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1972. La società, a fronte della scoperta del furto, avrebbe dovuto rettificare la fattura, addebitando l'imposta alla cessionaria, il che avrebbe escluso conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti, stante anche la neutralità dell'IVA.

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