Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023 ) e dal Decreto “Anticipi” (D.L. n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 l’Amministrazione finanziaria passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La Legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del TUIR) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas) ma anche quelle per la locazione o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.
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