
La valutazione della partecipazione detenuta dal socio accomandatario in una società di persone, quando è destinata a una procedura di sovraindebitamento, deve essere costruita sul valore effettivamente realizzabile e non sul mero valore nominale della quota. Il caso che esaminiamo evidenzia l’importanza di una base informativa completa, della ricostruzione patrimoniale rettificata e, solo in presenza di dati attendibili, di un controllo reddituale prudenziale sull’eventuale avviamento. La responsabilità illimitata dell’accomandatario, i vincoli alla circolazione della quota e la concreta trasferibilità del complesso aziendale incidono direttamente sulla stima. Ne deriva un approccio documentale, prudente e verificabile, coerente con la funzione della perizia nell’ambito del CCII.

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