
L’amministratore di fatto, che ha ricevuto degli avvisi di accertamento intestati esclusivamente alla società e recanti pretese impositive e sanzionatorie solo nei confronti di quest’ultima, è privo di legittimazione ed interesse ad impugnarli, tanto in rappresentanza della società quanto in proprio, non essendo l’atto idoneo ad incidere sulla sua sfera giuridica. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26360, del 7 ottobre 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore di fatto di una società; vediamo di analizzare le motivazioni del caso particolare affrontato dai giudici di legittimità.

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